L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004:
rivolta a persone che hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi (per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica) e che non necessitano di misure come l’interdizione o l’inabilitazione.
Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’amministratore di sostegno si caratterizza come istituto giuridico più flessibile, rispettoso dell’autonomia di ciascuno, fondato su un progetto personalizzato redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l’interesse del beneficiario lo richieda.

La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione della figura dell’amministratore di sostegno, valorizzandone il ruolo e garantendo l’aggiornamento e il supporto tecnico-informativo (legge regionale 11 del 24 luglio 2009). La Regione, inoltre, istituisce elenchi (a livello provinciale) di soggetti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e sostiene la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.

L’amministratore di sostegno opera come tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili (ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi).

Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: infatti possono essere amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e il parente entro il quarto grado.

La tutela dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta e in relazione alle concrete necessità) per i quali l’amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.

L’incarico di amministratore è temporaneo, tranne quando si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre (salvo rinuncia).

La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al giudice tutelare del Tribunale della propria città (domicilio o residenza). Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell’amministratore con un decreto immediatamente esecutivo.

Anche i responsabili dei Servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al Pubblico ministero.

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