(art. 6 DPCM 159 del 5 dicembre 2013)
È l’attestazione che può essere richiesta per il ricovero delle persone anziane, disabili o non autosufficienti nelle strutture residenziali.
Per le prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale si applicano regole diverse rispetto alla richiesta di prestazioni domiciliari. Ai fini del calcolo Isee, rimanendo anche in questo caso la possibilità di scegliere se dichiarare un nucleo familiare ristretto o ordinario, si calcola una componente aggiuntiva. Si tiene infatti conto anche dell’Isee relativa a ciascun figlio, anche se non appartenente al nucleo familiare della persona disabile o non autosufficiente. In questo modo si è voluta differenziare la posizione di chi ha figli non conviventi in grado di sostenere i genitori da quella di persone anziane o disabili che non hanno alcun aiuto per fronteggiare le spese di ricovero in struttura.
La componente aggiuntiva Isee per i figli non conviventi si applica sempre, con la sola eccezione di figli a loro volta disabili o che abbiano persone disabili nel proprio nucleo familiare, oppure nel caso in cui esista un atto formale in sede giurisdizionale o da parte delle autorità che accerti la totale estraneità del figlio in termini economici.
Va sottolineato che la componente aggiuntiva è calcolata applicando una particolare formula prevista dal decreto che ne rende minima l’incidenza sulla situazione economica del nucleo dei figli chiamati a compartecipare alle spese.
I regolamenti comunali/distrettuali definiscono le modalità di pagamento della retta ed eventuali agevolazioni per chi presenta l’ISEE; a chi non presenta l’ISEE verrà applicata la retta massima.