(DPCM n. 159/2013) LINK
Per le agevolazioni previste rispetto ai servizi di assistenza domiciliare socio-sanitaria rivolte alle persone non-autosufficienti è possibile presentare l’Isee del nucleo familiare ordinario oppure del nucleo familiare ristretto (in questo ultimo caso devono sussistere le condizioni di disabilità di cui all’allegato 3 del DPCM 3 dicembre 2013 n. 159).
Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni. I figli maggiorenni vanno inclusi solo se sono a carico dell’assistito ai fini Irpef e se non coniugati e senza figli.
Per le agevolazioni relative ai servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale a persone parzialmente autosufficienti (qualora non sussistano le condizioni di disabilità di cui all’allegato 3 del DPCM 3 Dicembre n. 2013 n. 159) deve essere presentato l’Isee ordinario.
Lo stesso criterio si applica per le prestazioni semi-residenziali (centri diurni).
Il richiedente deve presentare DSU che ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. La DSU è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo famigliare. Per maggiori informazioni su scale di equivalenza e patrimonio vedere testo DPCM 159/2013 al link precedente.
L’art. 1 comma 1 lettera D del Dpcm 14 gennaio 2025 (in vigore dal 5 marzo 2025) ha disposto l’esclusione dal calcolo ISEE di: titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postale, fino ad un massimo di 50mila euro per nucleo familiare. Per accedere a questa possibilità è necessario presentare una nuova DSU.