Nel caso di anziani non portatori di handicap possono essere portate in detrazione al 19% dell’IRPEF le spese mediche generiche e quelle di assistenza professionale o dall’anziano stesso o dal familiare che lo ha a carico.
Per gli anziani portatori di handicap, quindi certificati ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92 si tratta invece di una deduzione fiscale, che è possibile anche se l’anziano non è a carico. La condizione di portatore di handicap deve essere riconosciuta dalla Legge 104/92 oppure certificata da una commissione medica pubblica o equivalente. Il riconoscimento spetta a coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che provoca difficoltà di apprendimento, relazione o interazione lavorativa e determina quindi uno svantaggio sociale o una emarginazione.

Per quanto riguarda i servizi socio-sanitari accreditati la Regione Emilia-Romagna ha introdotto un sistema vincolante per tutti i gestori accreditati. In base a questo sistema la Regione ha definito quote omogenee di spesa per le spese mediche e l’assistenza specifica e in particolare la parte a carico dell’utente.
La famiglia può detrarre il 19% dell’Irpef dovuta se la persona non ha certificazione ex Legge 104/92; può dedurre fiscalmente il 50% della quota a carico degli ospiti delle Case residenza anziani e dei Centri diurni, e il 90% della quota a carico per l’assistenza domiciliare se la persona ha la certificazione ex Legge 104/92.

I soggetti che gestiscono le Case residenza anziani e i Centri diurni devono rilasciare una dichiarazione annuale univoca e chiara delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Queste percentuali non possono essere applicate automaticamente ai posti non accreditati o a quelli accreditati ma non finanziati dal Fondo regionale per la non auto sufficienza. In questi casi la famiglia, per ottenere le agevolazioni fiscali, dovrà richiedere la dichiarazione annuale all’ente gestore, che dovrà calcolare la somma con una specifica analisi dei costi.

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