Le dimissioni protette sono diventate livelli essenziali di prestazioni sociali. La norma di riferimento è contenuta nella Legge di bilancio 234/2021. Il LEPS (Livello Essenziale di Prestazioni Sociali) denominato “Servizi sociali per le dimissioni protette” è contenuto nei commi 159-171 a questo LINK
Il paziente non completamente autosufficiente può aver bisogno di essere assistito anche dopo la fine di un ricovero ospedaliero. In questo caso, già durante il ricovero, si attiva un percorso di prestazioni sanitarie e sociali complesse che cerca di evitare un nuovo ricovero per la stessa patologia. Se è possibile l’assistenza viene fornita a domicilio, altrimenti si utilizzano strutture residenziali protette (come le Case-residenze anziani e se esistono gli Ospedali di comunità). Questo percorso di assistenza viene gestito direttamente dai servizi sanitari dell’ospedale e da quelli socio-sanitari del territorio. I singoli distretti hanno percorsi e modalità differenti ed è quindi necessario informarsi sulla situazione nel proprio territorio di appartenenza;
in questi mesi si sta completando l’attivazione delle COT che hanno il compito di rendere omogenei i percorsi in tutto il territorio regionale.
In caso di dimissioni protette in CRA i primi 30 giorni sono a carico del SSN, quindi gratuiti per il paziente; gli eventuali giorni successivi sono invece a carico del SSN solo per il 50%.