Dunque, secondo la corte d’Appello di Messina esistono “delitti inevitabili” e guarda caso questa fattispecie del codice penale introdotta ex novo con una specifica sentenza, si riferisce a un caso di femminicidio.
Niente di nuovo sotto il sole, si sarebbe tentati di dire: il nostro codice penale ha previsto fino agli inizi degli anni ‘80 il delitto d’onore e del resto alcune sentenze di pochi mesi fa avevano introdotto il delitto “per delusione” (marzo 2019, tribunale di Genova), e il delitto per “soverchiante tempesta emotiva e passionale” (Corte d’assise d’appello di Bologna, 2019) per riconoscere forti riduzioni di pena a mariti uxoricidi.
Ed ecco oggi il “delitto inevitabile”: ripetute minacce di morte del marito nei confronti della moglie, 12 querele presentate da quest’ultima senza che fosse adottato alcun provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, il coltello quasi quotidianamente agitato da questi e “invocato” come arma del delitto… come si poteva evitare che si passasse a vie di fatto?
Così il delitto inevitabile si è inevitabilmente concluso e i figli della vittima non hanno diritto al risarcimento ottenuto in primo grado.
250.000 euro: devono essere restituiti, sentenziano i giudici di Messina.
In fondo si tratta solo di un danno collaterale. Inevitabile.
Bologna, 27 febbraio 2020