Linee guida sull’applicazione delle esenzioni dal pagamento dei ticket: vedi LINK

Esistono però numerose tipologie di persone che non sono tenute a pagare alcun ticket sanitario. Queste esenzioni possono essere relative al reddito, alla patologia o a situazioni particolari.
Sono esenti dal pagamento in base al reddito (reddito fiscale familiare lordo anno precedente):
– i bambini di età inferiore ai 6 anni il cui reddito familiare sia inferiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01)
– chi ha superato 65 anni di età e il cui reddito familiare sia inferiore a 36.151,98 euro; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)
– i disoccupati (già precedentemente occupati) e i familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro. Questo tetto reddituale sale a 11.362,05 euro se è presente il coniuge, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere auto-dichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione (codice esenzione E02)
– i titolari di assegno (ex pensione) sociale e i familiari a carico (codice esenzione E03)
– i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro. Questo tetto reddituale sale a 11.362,05 euro se è presente il coniuge, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).

L’esenzione per reddito (ad eccezione E02/E99 lavoratori colpiti dalla crisi) è riconosciuta alle persone che ne hanno i requisiti sulla base delle informazioni inviate dall’Agenzia delle entrate ed è registrata sull’Anagrafe regionale degli assistiti. L’esenzione è consultabile e scaricabile tramite FSE.
L’Agenzia delle entrate aggiorna le informazioni ogni anno; l’esenzione ha validità dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Quindi il cittadino riceve la notifica dell’esenzione attraverso il FSE e non deve più presentare l’autocertificazione.
Le eventuali autocertificazioni legate alle misure regionali vanno presentate tramite FSE o allo sportello distrettuale dedicato. In questo caso i dati vengono inviati all’Agenzia delle entrate per la verifica dei requisiti; se dal controllo emerge non conformità il cittadino riceverà una comunicazione che indica eventuali ticket dovuti per le prestazioni ricevute in esenzione (fino ai dieci anni precedenti). Inoltre auto-certificare dati non veri è un reato perseguibile penalmente.

Se nel corso dell’anno le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione è necessario comunicarlo subito all’Azienda Usl.

TORNA ALL’INDICE