Criteri e requisiti del servizio di sollievo al domicilio per caregiver familiari (vedi ALLEGATO 14 DGR 1638/2024).

Il servizio di sollievo al domicilio è rivolto ai caregiver familiari che si prendono cura, in ambito domiciliare, di un proprio caro con non autosufficienza o con disabilità, con necessità di ausilio di lunga durata.
Il servizio tiene conto anche dei bisogni dell’assistente familiare (quando presente) e delle altre persone del contesto familiare e sociale dell’assistito che partecipano e condividono il lavoro di cura con il caregiver familiare.
Il servizio consiste nella sostituzione del caregiver familiare per il periodo di tempo concordato con i servizi invianti, il caregiver e l’assistito, finalizzata a consentire al caregiver una pausa dall’assistenza.

Il servizio è personalizzato sulla base delle esigenze del caregiver, dell’assistito e della programmazione locale, con la possibilità di prevedere interventi settimanali o bisettimanali di almeno alcune ore (di norma non inferiori a 4-6 ore), giornate, weekend e settimane di sollievo. Il servizio è garantito da personale qualificato, al domicilio della persona assistita.

L’individuazione dei beneficiari del servizio avviene a cura dei servizi territoriali, sulla base di criteri oggettivi di carico di cura, anche in collaborazione con i soggetti gestori. Il servizio può essere attivato anche su richiesta del caregiver.
Gli interventi di sollievo tengono conto della rilevazione dello stress del caregiver effettuata con appositi strumenti validati e dell’esigenza di prevenire il burn-out, supportando il caregiver nell’aver cura della propria salute.

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